Bagaglio aereo smarrito. Quali i diritti del passeggero?

Se al termine di un volo il vostro bagaglio non compare sul nastro trasportatore e quindi risulta smarrito, avete diritto a un rimborso. Innanzitutto, prima ancora di uscire dall’aeroporto, dovete recarvi all’Ufficio oggetti smarriti muniti di biglietto aereo e scontrino bagagli e qui compilare l’apposito modulo Pir, descrivendo con la maggior precisione possibile le vostre valigie. Di solito, l’80% dei bagagli smarriti viene ritrovato entro 24 ore, il restante 20% entro 3 giorni. Trascorse le prime 24 ore, se il bagaglio smarrito non è stato ancora rintracciato e voi non siete residenti in quel luogo, alcune compagnie vi daranno subito una certa cifra per le piccole spese urgenti (spazzolino da denti, rasoio, pigiama ecc.; conservate gli scontrini degli acquisti effettuati).
Per quanto riguarda invece compagnie aeree che non aderiscono alla Convenzione di Montreal del 1999, in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio è previsto un risarcimento fino a 20 euro per kg per arrivare fino a un massimo di 388 euro solo nel caso in cui il danno sia imputabile alla Compagnia aerea. I danni, pena la decadenza, devono essere denunciati alla compagnia entro 7 gg. in caso di danneggiamento del bagaglio, entro 21 gg. per ritardata consegna.
Per quanto riguarda i voli aerei è inoltre possibile, al momento del check-in, chiedere di usufruire della “Dichiarazione di valore ” (valida solo per i viaggi interamente effettuati con la stessa Compagnia) che permette di elevare il limite di responsabilità del bagaglio registrato.
Per ciò che concerne l’entità del risarcimento, la responsabilità del vettore incontra il limite quantitativo posto dalla stessa Convenzione di Montreal 1999 (art. 22 co. 2): “Nel trasporto di bagagli, la responsabilità del vettore in caso di distruzione, perdita, deterioramento o ritardo è limitata alla somma di 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero”. I Diritti Speciali di Prelievo, non rappresentano altro che “il diritto di acquisire una o più delle valute liberamente utilizzabili” per cui, con riferimento alla moneta europea, 1.000 diritti speciali di prelievo, a oggi, corrispondono a circa € 1.316,57. Quest’ultima somma, invero, qualora sussistano i presupposti per il risarcimento, è riconosciuta al passeggero a fronte di una voce di danno onnicomprensiva (patrimoniale e morale) e a prescindere dal valore del bene smarrito.
Il particolare valore morale, affettivo, o anche artistico, del contenuto del bagaglio non può quindi essere liquidato separatamente. A stabilirlo è stata la Cassazione, per la quale la limitazione fissata dalla Convenzione di Montreal “opera in riferimento al danno di qualsiasi natura patito dal passeggero medesimo e, dunque, non solo nella sua componente meramente patrimoniale, ma anche in quella non patrimoniale” (Cassazione civile sez. VI, 21/02/2019, n.4996).

Avv. Marta Guerini Rocco
Presidente Ass.ne Consumatori