Rubrica. Multe stradali: come fare ricorso al Prefetto e al giudice di pace

Una delle strade per contestare una multa è fare ricorso al prefetto entro 60 giorni dalla notifica del verbale.
Il ricorso può essere presentato a mano al comando di chi ha accertato l’infrazione o spedito con raccomandata a/r al comando stesso o all’ufficio del Prefetto.
Il ricorso non sospende automaticamente il pagamento della sanzione: la sospensione del pagamento deve essere richiesta. Se questa viene accolta, non significa automaticamente che il ricorso sarà accolto e viceversa: si tratta di due istanze diverse.
Vuoi che la concessione della sospensione sia accolta? Poni l’accento sull’importo eccessivo della sanzione o sul fatto che le tue condizioni economiche ti rendono difficoltoso il pagamento.
Se il prefetto respinge il ricorso, emette entro 120 giorni un’ordinanza con cui ingiunge il pagamento di una somma non inferiore al doppio della sanzione. Se lo accoglie, sempre entro 120 giorni, dispone l’archiviazione degli atti. Contro il provvedimento del prefetto di rigetto del ricorso, si può ricorrere entro 30 giorni dal provvedimento al Giudice di Pace del luogo ove è stata accertata la violazione.
Un’alternativa al ricorso al prefetto è il ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata accertata la violazione entro 30 giorni dalla notifica. Si può portare il ricorso personalmente alla cancelleria del Giudice di Pace o inviarlo a mezzo posta raccomandata a/r. La multa in questo caso non va pagata. Si deve però pagare il contributo unificato. Non è necessaria l’assistenza di un difensore.
Se il Giudice respinge il ricorso, applica una sanzione che può anche essere minore rispetto a quella iniziale.
Presso molti uffici del Giudice di Pace è attivo il servizio online che consente di compilare il ricorso via Internet direttamente dall’indirizzo gdp.giustizia.it.
Anche nel caso di ricorso al Giudice di Pace bisogna ricordarsi di fare la richiesta di sospensione del pagamento, come nel ricorso al Prefetto.

Una sanzione dietro l’altra? Chiedi la multa cumulativa

Quando una persona viola più disposizioni del Codice della Strada con una sola azione o commette più violazioni della stessa disposizione, non deve pagare la somma delle sanzioni previste per ogni violazione, ma può chiedere di pagare la sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.
Per esempio: in un mese hai superato il limite di velocità tutti i giorni sulla stessa strada per andare al lavoro? Evidentemente non eri a conoscenza della presenza dell’autovelox e puoi chiedere al Giudice di Pace o al Prefetto di pagare solo una multa, quella più grave, moltiplicata per tre (non vale per le violazioni nelle aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato).

Se il tutor non è tarato, la multa non vale

La Cassazione ha recentemente stabilito che non è sufficiente l’omologazione iniziale, ma il Comune deve fornire le prove che l’apparecchio è stato sottoposto a taratura annuale.

Avv. Marta Guerini Rocco (presidente ass.ne Consumatori)

L’Associazione Consumatori
Campo di Marte
L’Ufficio dei Diritti ha sede in piazza Premoli n. 4
a Crema,  tel. 0373.81580
email: campodimarte2021@libero.it
Si riceve in sede il mercoledì
ore 15.30 – 18
solo previo appuntamento telefonico
al numero 324.8223221