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“DECRETO NATALE” – Tutto quello che c’è da sapere per i prossimi giorni in regione

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre conferma l’individuazione di tre differenti “zone”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19. In base all’ordinanza del Ministro della Salute dell’11 dicembre, dal 13 dicembre la Lombardia è in ‘zona gialla’.

Il cosiddetto “Decreto Natale”, invece, ha individuato per tutto il territorio nazionale specifiche limitazioni mirate a evitare assembramenti durante queste festività natalizie, come noto in vigore dallo scorso 24 dicembre fino al 6 gennaio 2021. Ricordiamo che nei giorni 28-29-30 dicembre e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”. Invece, dopo il 24, 25 e 26 , ancora il 27 e 31 dicembre e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”. Rimane valido dal 21 dicembre al 6 gennaio, quanto già previsto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158, ovvero il divieto di spostamento in entrata e in uscita verso altre regioni o province autonome. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune.
Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha firmato il 23 dicembre l’Ordinanza regionale n. 670, efficace dal 24 dicembre 2020 fino al 15 gennaio 2021, che prevede le disposizioni riguardanti: l’attività corsistica individuale e collettiva non autorizzata o finanziata da Regione Lombardiale attività agricole, controllo faunistico, venatorie e di pesca. Restano inoltre efficaci, fino al 15 gennaio 2021, le disposizioni dell’Ordinanza regionale n. 649 relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1):

  • rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
  • attività formativa per adulti,
  • attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN “ZONA ARANCIONE”

Nei giorni 28-29-30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone arancioni”. Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale e tutti gli spostamenti in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, a eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.

All’interno del proprio Comune è consentito spostarsi dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, a eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti notturni, sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili.

LIMITAZIONI PER I GIORNI IN “ZONA ROSSA”

Nei giorni 24-25-26-27-31 dicembre 2020 e 1-2-3-5-6 gennaio 2021 si applicano le disposizioni valide per le “zone rosse”. Sono quindi vietati tutti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale, verso un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione e gli spostamenti all’interno del Comune stesso, a eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti verso altre regioni o Comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, così come per gli spostamenti all’interno del proprio comune, sarà necessario esibire l’autodichiarazione.

Lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5 e le ore 22, verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione. Lo spostamento è consentito nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del Dpcm.